Cassazione penale, sez. I, 2 marzo 2007, n. 9178
Ai fini dell’individuazione delle fattispecie di reato escluse dall’applicabilità dell’indulto ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 2006, viene in rilievo la circostanza che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminose “attuali”, come nel caso dei delitti di usura e in materia di violenza sessuale, senza indicare anche le preesistenti ipotesi criminose per le quali sussiste pacificamente, non l’abolitio criminis, bensì la continuità normativa.
Tale operazione interpretativa, che spetta al giudice ogni qual volta il legislatore non abbia espressamente affrontato il problema degli effetti della successione della legge nel tempo ai fini dell’indulto, non può essere legata alla gravità intrinseca dei reati o alla misura della pena, bensì deve fare riferimento al “titolo” dei reati ed in particolare alle condotte che il legislatore ha inteso escludere a causa della loro “odiosità”, secondo il criterio della coscienza sociale valutata all’attualità.
Ne consegue che deve ritenersi escluso dall’indulto il titolo di reato dell’usura, con riguardo a tutte le condotte oggi tipizzate dal vigente art. 644 cod. pen., ivi comprese quelle previste dall’art. 644-bis c.p., antecedenti alla riforma del 1996 e oggi confluite nell’unica figura di usura.
Cassazione penale, sez. I, 2 marzo 2007, n. 9178