Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2023, n. 16169
Infedeltà coniugale ed onere della prova: quando rileva l’infedeltà coniugale quale causa di addebito della separazione e cosa deve eccepire la controparte.
La parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge per inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ha il solo onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Diversamente chi eccepisce il fatto che l’infedeltà non sia stata determinante nel rendere intollerabile la convivenza deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà coniugale (cfr. Cass. 3923/2018, Cass. 2059/2012).
Va inoltre precisato che, come rammentato in Cassazione Civile, n.2059/2012 «Laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicchè, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata».
Pur tuttavia «la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
In tal caso trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
È di conseguenza contraria ai principi generali in tema di onere della prova, oltre che alla logica e al comune buon senso, la tesi che sulla parte che allega un fatto del quale sia riconosciuta, in via generale, l'idoneità a determinare l'intollerabilità della convivenza gravi l'onere ulteriore, di dimostrare che la prosecuzione della convivenza non fosse già in precedenza intollerabile; e ciò perché le prove non possono avere ad oggetto delle valutazioni giuridiche (qual è la precedente "non intollerabilità" della convivenza), ma solo dei fatti, e perché questi fatti, se contrari a quelli posti a fondamento della domanda di addebito, devono essere allegati e provati da chi resista alla domanda medesima, non occorrendo al riguardo neppure richiamare la vecchia tesi dell'inammissibilità della prova negativa» (Cassazione Civile, n. 2059/2012).
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Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2023, n. 16169