Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 2009, n. 6658
Quello della casalinga, anche se non produce un reddito monetizzato, è un lavoro vero e proprio, «un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale, (come tale autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa»
Sulla scorta di tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una donna vittima di un incidente stradale alla quale era stato riconosciuto nel giudizio di merito il solo il danno biologico e morale e non quello relativo all’attività professionale.
Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 2009, n. 6658