Cassazione civile sez. lavoro, 8 novembre 2021, n. 32473
Infortunio sul lavoro e pausa caffè. Nessun risarcimento se l’incidente è avvenuto nel tragitto per recarsi al bar pubblico al di fuori dall’ufficio.
È stato escluso l’indennizzo dell’infortunio subito da una lavoratrice presso un ufficio giudiziario recatasi a consumare il caffè presso un bar esterno al tribunale dove lavorava. L’esclusione del diritto al risarcimento è stata motivata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Il recarsi per pausa caffè al di fuori dell’ufficio dove si presta la propria attività lavorativa, per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, determina una interruzione della necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente.
È stato ritenuto che «quando l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una “pausa”), la ravvisabilità della “occasione di lavoro” è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell’ambito dell’attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale».
Nella fattispecie la lavoratrice, lungo il percorso seguito per andare a prendere un caffè al bar, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere il pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa.
È stato poi ritenuta del tutto irrilevante la circostanza della tolleranza espressa dal datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro sopra delineata.
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Cassazione civile sez. lavoro, 8 novembre 2021, n. 32473