Cassazione penale, sez. IV, 16 novembre 2022, n. 12116
Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta elastica, è necessario procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.
«Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta “elastica”, che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l’agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette “rigide”, che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell’accertamento dell’efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.
Anche nel caso di regole codificate, tuttavia, l’eventuale natura “elastica” pone rilevanti problemi di definizione contenutistica, così come emblematicamente rappresentato dall’art. 141 cod. strada, che impone di tenere una velocità prudenziale ma non definisce quale essa sia attraverso parametri “rigidi”, valevoli in ogni caso, dovendo essa essere definita in relazione alle condizioni concrete nelle quali si pone l’atto della guida.
Questa Corte ha precisato che è regola cautelare cosiddetta “elastica” quella che necessita, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l’agente deve operare; mentre quelle cosiddette “rigide” fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento (Sez. 4, n. 29206 del 20/06/.2007, Di Caterina, Rv. 236905 -01, attinente proprio all’art. 141 C.d.S.).
L’insidia che incombe in presenza di regole elastiche è che agisca più o meno inconsapevolmente l’errore cognitivo evocato dal brocardo post hoc ergo propter hoc, rispetto al quale le Sezioni Unite hanno segnalato “il pericolo che il giudice prima definisca le prescrizioni o l’area di rischio consentito e poi ne riscontri la possibile violazione, con una innaturale sovrapposizione di ruoli che non è sufficientemente controbilanciata dalla terzietà”.
Nel caso di specie, come si è detto, la sentenza impugnata - pur avendo osservato che, al momento dello scontro con la (Omissis) su cui viaggiavano le due vittime, circolava nel rispetto del limite di velocità di 50 km/h (procedendo, infatti, a 30-35 km/h) - ha affermato che l’imputato “in considerazione delle particolari condizioni atmosferiche di quel giorno, del traffico e delle peculiari caratteristiche della sede stradale (un incrocio con rotatoria a più ingressi), avrebbe dovuto mantenere una velocità ancor minore che gli avrebbe consentito... di avere un maggior controllo dell’autovettura” e di rispettare, quindi, il disposto degli artt. 140 e 141 C.d.S.; ma ha totalmente mancato di esplicitare quale fosse la velocità adeguata, ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del caso, risultava - non ex post ma ex ante – doverosa».
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Cassazione penale, sez. IV, 16 novembre 2022, n. 12116