Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459
La foto della scheda elettorale non invalida il voto. Se la scheda non risulta alterata con segni di riconoscimento il voto deve ritenersi comunque valido.
Qualora l’elettore proceda a fotografare (nella fattispecie mediante telefono cellulare) la scheda elettorale con il voto da lui apposto può desumersi in astratto la sua volontà di far conoscere a terzi la propria espressione di voto.
Pur tuttavia tale volontà si è manifesta attraverso una condotta - quella di fotografare il voto espresso - che lascia indenne la scheda votata e pertanto, se la scheda non risulta alterata con l’inserimento di particolari segni di riconoscimento, il voto deve ritenersi comunque valido.
Peraltro la scheda una volta inserita nell’urna non è più riconoscibile e quindi nella fattispecie il presidente del seggio ha correttamente operato non opponendosi a tale inserimento.
Restano ovviamente fatte salve le conseguenze di natura penale, in quanto fotografare il voto espresso costituisce comunque reato.
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Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459