Cassazione civile, sez. lavoro, 28 ottobre 2009, n. 22823
È perfettamente lecito e valido l’accordo, anche solo verbale, tra datore di lavoro e singolo lavoratore con il quale si conviene che il rapporto di lavoro stagionale prosegua di anno in anno, senza estinguersi alla fine di ciascuna stagione e senza che tale circostanza determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si tratta del cosiddetto “part-time verticale” – già riconosciuto dalla contrattazione collettiva – in cui la limitazione temporale non fa riferimento, come nel più comune “part-time orizzontale”, al periodo giornaliero, o settimanale, di svolgimento della prestazione, ma alla sua ripetizione anno per anno in un periodo di tempo determinato.
In sostanza la prestazione part-time si svolge soltanto nel corso di un determinato periodo dell’anno, quello in cui esigenze di carattere economico la rendono necessaria ed in questo periodo limitato si svolge a tempo pieno (o addirittura con un sovrappiù di ore straordinarie).
«Esistono attività economiche – rammenta la Corte – che si svolgono soltanto in determinati periodi dell’anno, e che richiedono perciò personale (o un supplemento di personale) solo in questi periodi. La limitazione della prestazione a questi periodi e l’attribuzione al rapporto di una forma di stabilità funzionale alla sua periodica ripetizione risponde così ad esigenze pratiche di entrambe le parti: è interesse dei lavoratori lo svolgimento di un’attività lavorativa in quel determinato periodo dell’anno (oppure almeno in esso), ma è interesse del datore di lavoro poter contare per quel periodo sull’apporto lavorativo di personale già conosciuto e già a conoscenza del lavoro da svolgere».
Un siffatto accordo, anche se raggiunto tra il singolo datore di lavoro e dipendente, al di fuori della contrattazione collettiva, è dunque perfettamente lecito ed ammissibile perché teso a soddisfare delle esigenze che appaiono sicuramente meritevoli di tutela, come richiesto dall’art. 1322 c.c in base al quale “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (…). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, perché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Ne deriva che, una volta ammessa la piena legittimità di questa forma negoziale, la stessa deve ritenersi ammissibile sia che si tratti di contratti collettivi stipulati dalle sigle sindacali che di singoli contratti non formalizzati.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 28 ottobre 2009, n. 22823