Cassazione civile, sez. lavoro, 20 marzo 2009, n. 6906
A fronte di un licenziamento illegittimo, l’eventuale conseguimento di una pensione di anzianità non comporta per il lavoratore l’impossibilità di essere reintegrato, posto che la disciplina legale dell’incompatibilità con la percezione di reddito da lavoro dipendente si colloca sul piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica finché il rapporto lavorativo è in corso, senza tuttavia determinare l’invalidità di quest’ultimo.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 20 marzo 2009, n. 6906