Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 93
Un funzionario dell’Amministrazione finanziaria viene condannato, dal Gip del Tribunale di Milano, ad un anno e due mesi di reclusione per concorso in corruzione, per aver accettato cospicue somme di denaro nel corso di verifiche ispettive effettuate presso le sedi di due rinomate aziende di moda, in cambio di una verbalizzazione infedele. La prova dei fatti addebitati all’imputato risiede negli interrogatori del titolare di una delle aziende, nonché in quelli a cui è stato lui stesso sottoposto personalmente.
La parte datoriale, per quanto sopra, intima il licenziamento in tronco che viene prontamente impugnato davanti al Collegio arbitrale di disciplina che tuttavia, a sua volta, respinge la spiegata impugnativa. Gli atti del procedimento vengono quindi gravati dapprima davanti al TAR competente ed, in seconda istanza, in Consiglio di Stato.
La Quarta Sezione, nel confermare la sentenza appellata, argomenta che la gravità dei fatti contestati al dipendente e l’immediata evidenza degli stessi, non consentiva la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto di servizio con l’Amministrazione finanziaria e giustificava, dunque, il licenziamento senza preavviso.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 93