Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2011 n. 2103
«In materia di liquidazione delle spese di causa in favore del soccombente, il giudice dell’impugnazione, in presenza di contestazione dei criteri di liquidazione di onorari e di diritti è tenuto a rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (v. in tal senso, per tutte, Cass. Civ., Sez. Lav., 9 settembre 2009, n. 19419; Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre 2006, n. 21932), e che la liberalizzazione delle tariffe, statuita dall’art. 2, comma 1 lett. a), d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, e succ. mod., riguarda il solo rapporto contrattuale interno intercorrente tra il difensore e la parte, e non già la liquidazione delle spese in sede giudiziale, in quanto secondo la previsione testuale del comma 2 del citato art. 2 il giudice è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale».
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2011 n. 2103