Cassazione penale, sez. I, 26 marzo 2018, n. 14032
Il difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio ha diritto alla liquidazione del compenso professionale se l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile per cause sopravvenute.
In tema di liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’art. 106 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 deve essere interpretato nel senso che la mancata liquidazione del compenso consegue solo alla proposizione di una impugnazione inammissibile “ab origine” e non anche ad una pronuncia di inammissibilità che derivi da cause sopravvenute di cui l’impugnante non è responsabile.
Tale interpretazione è resa obbligata dalla ratio della norma che è quella di non porre a carico dello Stato il compenso per attività processuale inutile e dilatoria.
Cassazione penale, sez. I, 26 marzo 2018, n. 14032