Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 2024, n. 9428
Le liste elettorali distinte per genere non discriminano le persone non binarie, che non si identificano né nel genere maschile né in quello femminile
Così come disposto dagli articoli 5 del d.P.R. n. 223/1967 e 4 della Legge n. 1058/1947, le liste elettorali sono suddivise in base al genere, uomini e donne, ed includono elementi identificativi di ciascuno elettore. Annualmente, il sindaco è tenuto ad aggiornarle con i nuovi elettori che raggiungono la maggiore età, utilizzando i registri dello stato civile (art. 8 d.P.R. n. 223/1967 e art. 6 l. n. 1058/1947). Semestralmente vengono quindi creati due elenchi distinti per uomini e donne, per la revisione delle liste elettorali (art. 16 d.P.R. n. 223/1967 e art. 13 l. n. 1058/1947).
Le liste di sezione, derivanti dalle liste elettorali, sono redatte per genere in tre copie, incluso spazi per le firme di identificazione degli elettori (art. 37 d.P.R. n. 223/1967 e art. 29 l. n. 1058/1947).
Due soggetti non identificantisi né nel genere maschile né in quello femminile hanno richiesto al Comune di Bologna che il loro nominativo fosse incluso in una terza lista elettorale e quindi “né nella lista degli uomini né nella lista delle donne, a tutela del pieno e libero esercizio del proprio diritto-dovere di voto in qualità di persone non binarie e non inquadrate nella rigida classificazione del rispettivo genere biologico”.
I predetti lamentavano “il mancato riconoscimento istituzionale della propria identità ed il disagio a dover attendere la chiamata alle urne nella fila corrispondente al genere assegnato dalla nascita, dagli stessi non riconosciuto come proprio”.
Il ricorso è stato respinto in ogni grado di giudizio e quindi anche dalla Corte di Cassazione.
La S.C. ha osservato che la distinzione basata sul genere riguarda esclusivamente l’amministrazione e le attività preparatorie al voto ma che non influenza in alcun modo l’esercizio del diritto di voto.
In particolare “sotto il profilo della compromissione del diritto di elettorato attivo, non è chiaro in quale modo la suddivisione cartolare degli elettori a seconda del genere potrebbe conculcare tale diritto in capo ai soggetti che non si riconoscano né nel genere maschile, né in quello femminile, posto che nessun pregiudizio sul diritto di voto può ipotizzarsi o è previsto da una qualche norma quale conseguenza della suddetta mancata immedesimazione di genere. Parimenti, il senso di disagio e di imbarazzo lamentato dai ricorrenti nel corso delle operazioni elettorali non si vede a quale previsione normativa sia ricollegabile, visto che lo svolgimento di tali operazioni, che ben potrebbe essere diversamente organizzato, non prevede in alcun modo una ostensione o distinzione, fisica o visibile, degli elettori in base al genere risultante dalle liste elettorali”.
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Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 2024, n. 9428