Cassazione civile , sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866
La pronuncia del lodo arbitrale è soggetta al termine che le parti possono fissare con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri. In mancanza di termine concordato dalle parti il lodo deve comunque essere emanato entro duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina, salvi i casi di proroga così come previsti dai commi successivi dell’art. 820 c.p.c.
Una pronuncia del lodo oltre il termine suddetto non è invece consentita dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969.
L’istituto della sospensione dei termini in periodo feriale è tipico della giurisdizione e concerne esclusivamente il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. La sua applicabilità è, quindi, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione del processo da parte di un giudice, il quale faccia parte di una giurisdizione ordinaria o amministrativa.
L’arbitrato invece non è riconducibile alla giurisdizione bensì da luogo ad un rapporto contrattuale, dal quale sorge l’obbligo degli arbitri di osservare il termine di pronuncia del lodo, che costituisce un termine sostanziale, di natura contrattuale, al quale non è applicabile la citata sospensione, senza che, a questo fine, rilevi la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale.
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Cassazione civile , sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866