Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 407
La Cassazione aggiunge nuove precisazioni sulla portata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti. La prestazione di lavoro in qualità di apprendista non costituisce elemento idoneo di per sé a comprovare l’autosufficienza economica del figlio maggiorenne, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro; sicchè, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, ai fini dell’affermazione di detta autosufficienza, occorre la prova della idoneità del trattamento economico, per la sua entità e con riferimento altresì alla durata passata e futura del rapporto, ad assicurare all’apprendista la completa indipendenza, a maggior ragione in presenza di permanente status di studente del figlio, diretto al conseguimento di un ulteriore diploma.
Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 407