Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2024, n. 85
Maternità surrogata: no alla trascrizione dell’atto di nascita che indichi anche il padre intenzionale oltre al padre biologico
La maternità surrogata (o gestazione per altri) è una tecnica di fecondazione assistita in cui una donna offre il proprio corpo per portare avanti una gravidanza per conto di altre persone le quali, nelle intenzioni e secondo gli ordinamenti giuridici che lo consentono, diventeranno i genitori del bambino che nascerà, chiamati anche «genitori intenzionali». Il genitore “genitore d'intenzione” è quindi colui il quale non ha contribuito con il proprio patrimonio genetico (gamete) a concepire il minore, ma che con esso ha intenzione di instaurare un rapporto familiare.
Secondo la Suprema Corte il ricorso alla maternità surrogata, qualsiasi siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane.
Deve quindi escludersi la trascrivibilità in Italia del provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il padre intenzionale quale genitore d’intenzione del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci.
L’ordinanza in esame nel rigettare il ricorso presentato dalla coppia, conferma quindi i principi espressi dalla sentenza pronunciata dalla Cass. civ., Sez. Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162.
Il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) legge n. 184 del 1983 che, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.
Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2024, n. 85