Cassazione civile, sez. lavoro, 13 gennaio 2021, n. 443
Il contratto di formazione degli specializzandi presenta una doppia natura, connessa alla doppia funzione della specializzazione. I medici specializzandi sono al contempo studenti universitari in formazione e personale medico che presta effettiva assistenza nelle aziende ospedaliere di assegnazione.
Secondo il disposto dell’art 41, 3° comma del d.lgs. n. 368/1999 (norma di attuazione nazionale della Direttiva CE in materia di libera circolazione dei medici) «L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale».
Ad avviso della Suprema Corte l’Università (che stipula il contratto formativo) va considerata, ai fini previdenziali, come il committente nei rapporti di para subordinazione. L’Università, quindi, dovrà erogare i contributi spettanti allo specializzando presso la gestione separata INPS (art. 2 comma 26, Legge n. 335/1995) in relazione all’assicurazione per invalidità e vecchiaia.
Parallelamente, l’azienda ospedaliera presso la quale lo specializzando svolge l’assistenza medica deve assicurare lo stesso per rischi professionali, per infortunio e per responsabilità civile verso terzi. L’azienda ospedaliera, titolare della complessiva organizzazione in cui si inserisce l’attività degli specializzandi, è invece destinataria degli obblighi assicurativi. Assicurazione che deve essere pubblica, o meglio, sociale, quale quella di INAIL.
Il motivo risiede nel disposto dell’art. 38 della Costituzione e nella differenza ontologica tra il sistema delle assicurazioni private e quello delle assicurazioni pubbliche o sociali. La natura delle assicurazioni sociali è legata al ruolo dello Stato verso i cittadini inabili o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, mentre quella delle assicurazioni private è legata alla copertura de rischio e a un utile di impresa, fattore quest'ultimo che è estraneo alle assicurazioni sociali.
Non solo, se è vero che l’art. 38 Cost. lascia allo Stato piena libertà di scegliere i modi e le forme più efficienti allo scopo assicurativo, è altrettanto vero che la scelta deve essere tale da costituire una piena garanzia per i lavoratori, senza dar luogo a squilibri o sperequazioni non giustificabili. Da qui, appare equo porre sull'azienda sanitaria che si avvale degli specializzandi l'obbligo di assicurarli nelle stesse forme in cui assicura il personale (medico) ad esse comparabile, ossia attraverso un'assicurazione sociale INAIL.
Cassazione civile, sez. lavoro, 13 gennaio 2021, n. 443