Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2019, n. 29709
Il personale medico sanitario deve sempre informare il paziente in ordine all’attività terapeutica ed è inadempiente anche se ha espletato in modo corretto la sua attività
Il personale medico sanitario, al di fuori delle eccezioni previste dall’ordinamento (intervento urgente senza possibilità di informare alcuno, neppure incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa prossimo; casi specifici stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 32 Cost., comma 2), ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo e adeguato, la persona su cui si appresta ad espletare la sua attività sanitaria o su cui già l’ha esercitata, sia in forma diagnostica che in forma terapeutica.
Al paziente devono essere rappresentate le possibili conseguenze e le possibili prosecuzioni di attività diagnostica e/o terapeutica.
Tale obbligo non può essere mai scisso dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico, per cui il sanitario che ha espletato in modo corretto la sua attività sanitaria in senso tecnico ma non ha fornito l’adeguata informazione alla persona interessata è sempre inadempiente nella responsabilità contrattuale, mentre in quella extracontrattuale viola sempre il diritto costituzionale di autodeterminazione, limite della sua autonomia professionale.
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Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2019, n. 29709