Cassazione civile, sez. lavoro, 17 luglio 2012, n. 12244
La stipulazione da parte di un istituto bancario con i propri dipendenti di mutui a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle riservate all’ordinaria clientela integra un’attribuzione economica imputabile al rapporto di lavoro e costituisce elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi ove le condizioni contrattuali non siano giustificabili nel quadro dell’esercizio dell’attività bancaria o ricorrano altri adeguati elementi di prova, restando esclusa la rilevanza, a tal fine, della mera concessione del mutuo ad un tasso di interesse inferiore a quello legale ovvero la subordinazione dello stesso ad un determinato stato di servizio del dipendente.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 17 luglio 2012, n. 12244