Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2014, n. 10325
Nessun risarcimento danno per iscrizione in centrale rischi nel raro caso di due soggetti omonimi e con lo stesso codice fiscale (omocodia)
Non risponde dei danni asseritamente cagionati dal trattamento dei dati personali la società (nella fattispecie una finanziaria) a cui si addebita di aver effettuato un’erronea segnalazione a un sistema di informazione creditizia (nella fattispecie CRIF), ove risulti che l’errore era stato provocato dalla particolare e rara situazione di omonimia e omocodia di due soggetti differenti. Peraltro dopo la doglianza dell’interessato, il titolare del trattamento dei dati personali aveva richiesto la cancellazione della segnalazione nel lasso di tempo necessario per i controlli del caso operando con la dovuta diligenza.
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Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2014, n. 10325