TAR Piemonte, sez. II, 16 febbraio 2008, n. 266
La fattispecie oggetto della sentenza in rassegna concerne una gara di appalto, a procedura aperta, indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. La Società ricorrente, risultata seconda in graduatoria, si oppone alla determinazione di aggiudicazione, estendendo l’impugnativa agli atti antecedenti del procedimento ed al contratto di appalto stipulato fra l’Amministrazione resistente e la controinteressata.
Fra i motivi di gravame, viene dedotta la violazione dell’art. 84 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata nominata la Commissione di gara prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Il TAR giudica tale censura fondata e del tutto assorbente, argomentando che il citato art. 84 del Codice dei contratti pubblici, norma applicabile a tutte le tipologie di appalti e non già solo agli appalti di lavori, essendo evidentemente diretto a garantire la trasparenza ed imparzialità delle procedure di gara, ha carattere tassativo e non consente deroghe di sorta.
A margine, è interessante notare come il Collegio, in adesione alla recente Cassazione Civile Sez. Un. n. 27169/07, pur nella concreta demolizione degli atti di gara secondo il ritenuto schema dell’efficacia caducante, dichiari inammissibile per carenza di giurisdizione la domanda di annullamento del contratto privatistico di appalto instauratosi in esecuzione degli atti di gara illegittimi (contra, fra le più recenti in tema, CS Sez. V, 12.2.2008, n. 490 – TAR Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 6.2.2008, n. 90)
TAR Piemonte, sez. II, 16 febbraio 2008, n. 266