Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604
Una convivenza col nuovo compagno nella casa coniugale non fa di per sé venire meno l’assegnazione della stessa
Va rigettata la richiesta del marito volta ad ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore della moglie da cui ha avuto dei figli per avere quest’ultima allacciato una stabile relazione con un nuovo compagno, entrambi conviventi nella medesima residenza che fu casa famigliare dei coniugi divorziati.
A nulla rileva che l’immobile sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o di entrambi e se sia ancora in corso il pagamento del mutuo acceso per l’acquisto. Infatti, la casa coniugale viene sempre assegnata al genitore presso il quale sono collocati i figli, indipendentemente dalla sua proprietà.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il godimento della casa familiare a seguito della separazione o del divorzio dei genitori, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. è attribuito avendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. (cfr Cass. 32231/2018; Cass. 3015/2018 cass. 25604/2018).
L’ingresso di un nuovo compagno nella casa coniugale non comporta quindi di per sé alcuna revoca del provvedimento di assegnazione. Una siffatta conseguenza può avversi solo se la presenza del nuovo convivente danneggia i minori. In tal caso il provvedimento di assegnazione della casa può essere revocato.
Effetti di una nuova convivenza nella casa coniugale sull’assegno divorzile
La circostanza che l’ex moglie abbia avviato una nuova stabile convivenza non è tuttavia del tutto priva di effetti, che potrebbero esplicarsi sulla misura sull’assegno di mantenimento di separazione o divorzile.
Se è stato stabilito un assegno in favore della ex coniuge può essere provato che dalla nuova convivenza con il nuovo compagno sia derivato effettivo miglioramento delle condizioni economiche, circostanza quest’ultima da cui potrebbe discendere un provvedimento di riduzione di detto assegno.
Con riferimento al divorzio, ma sembra estensibile alla separazione per identità di ratio, la giurisprudenza ha chiarito che un nuovo rapporto di convivenza more uxorio ha carattere di precarietà per cui gli eventuali benefici economici che ne possano derivare sono idonei ad incidere unicamente sulla riduzione dell’assegno dacché l’art. 5 della legge sul divorzio tende a tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino al nuovo matrimonio.
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Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604