Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2008, n. 4430
A norma dell’art. 9 L. n. 122/1989, recante, tra le altre, disposizioni in materia di parcheggi, i proprietari di immobili, previa denuncia di inizio attività (cd. DIA), possono realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Tali parcheggi possono altresì essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo delle aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico. Va ricordato inoltre come i parcheggi realizzati ai sensi della ridetta normativa non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e come i relativi atti di cessione siano nulli.
Nondimeno, se per la realizzazione di un locale da adibirsi ad autorimessa (ricavato da una precedente legnaia) che non si trovi nel sottosuolo o al piano terreno del fabbricato, sia stata rilasciata concessione edilizia, non può configurarsi alcuna violazione dell’art. 9 della legge summenzionata.
Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2008, n. 4430