Cassazione civile, sez. lavoro, 11 maggio 2021, n. 12422
Il deposito telematico si perfeziona con la ricezione della seconda PEC ovvero con la ricevuta di consegna tuttavia è solo con la quarta PEC ovvero con l’accettazione manuale del cancelliere ce si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC ed il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti
«Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. n. 17328 del 2019; Cass. n. 29892 del 2019; Cass. n. 11726 del 2019).
Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario.
La seconda, invece, la cd. “Ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva.
Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l’esito dei controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB).
La quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti».
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Cassazione civile, sez. lavoro, 11 maggio 2021, n. 12422