Consiglio di Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409
Anche in assenza di una definizione normativa la nozione di “pergolato” rilevante ai fini edilizi, secondo i giudici di palazzo Spada, è quella di “un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”.
Una struttura che presenti caratteristiche diverse quali pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo – come affermato in sentenza n. 4793/2008 –non può essere ritenuta un pergolato secondo la nozione sopra proposta e, quindi, opera non rilevante sotto il profilo edilizio.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409