TAR Veneto, sez. II, 13 marzo 2008, n. 605
La nozione civilistica di pertinenza di cui all’art. 817 CC, stante la quale sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di altra cosa, si incentra esclusivamente sulla sussistenza di un rapporto funzionale fra il bene pertinenziale ed il bene principale al quale esso afferisce.
Tale nozione non può essere traslata sic et simpliciter in ambito edilizio, ambito in cui l’adozione indiscriminata del criterio funzionale avrebbe l’effetto distorsivo di rendere soggette, quali pertinenze, a mera autorizzazione gratuita piuttosto che al regime della concessione onerosa, opere di rilevante entità quantitativa e volumetrica. Pertanto, la disciplina amministrativa reca una nozione autonoma e più restrittiva, secondo cui è qualificabile come pertinenza un’opera preordinata ad un’esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale medesimo, una propria destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’edificio cui accede (ex multis cfr. Cass. Pen. Sez. III, 27.4.2005, n. 15600 – CS Sez. V, 13.6.2006, n. 3490). Deve quindi ritenersi che opere dotate di carattere senz’altro pertinenziale nell’accezione civilistica non siano altrettanto tali ai fini dei principi che governano l’edilizia, qualora esse assumano autonomia rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio (cfr. CS Sez. V, 18.4.2001, n. 2325 – TAR Emilia Romagna Bologna, 13.9.2006, n. 2029).
Nella fattispecie in commento, alla stregua di tale consolidato orientamento, il TAR del Veneto ha respinto un ricorso proposto avverso un’ordinanza di demolizione, escludendo che potesse considerarsi come una pertinenza di un’abitazione rurale una costruzione inizialmente adibita a ricovero di attrezzi agricoli e poi utilizzata come carrozzeria.
Il TAR, premettendo che ad un fabbricato adibito ad un uso autonomo e recante un consistente carico urbanistico non può in alcun modo attribuirsi carattere pertinenziale, afferma che i ricorrenti, cambiando la destinazione d’uso del fabbricato oggetto dell’ordine di demolizione, si sarebbero dovuti a suo tempo munire di titolo concessorio.
TAR Veneto, sez. II, 13 marzo 2008, n. 605