Cassazione civile, sez. lavoro, 17 aprile 2007, n. 9113
L’art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime prescrizionale a seconda che la comunicazione da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda ipotesi, il decorso del termine è riconducibile al momento della data di trasmissione della dichiarazione alla Cassa.
legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19 (Prescrizioni dei contributi)
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23.
Cassazione civile, sez. lavoro, 17 aprile 2007, n. 9113