Cassazione civile, sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095
La prescrizione degli interessi tributari è quinquennale essi, infatti, costituiscono un’obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale.
Non essendo prevista per gli interessi tributari una disciplina speciale, a differenza delle sanzioni tributarie, gli stessi vanno soggetti alla norma di diritto comune rappresentata dall’art. 2948, n. 4, c.c. secondo cui “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
A seguire un estratto delle motivazioni in sentenza: «A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata […] da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione […].
La formulazione della norma di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. evidenzia, invero, come la prescrizione dell’obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione (“gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L’utilizzo della congiunzione “e” lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa.
La periodicità dell’obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo; solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l’obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodiche.
Se questo è il quadro che si trae dalla disciplina ordinaria, deve dedursi che, stante l’assenza di norme speciali in materia tributaria, a differenza che per le sanzioni, la stessa conclusione debba trarsi per la prescrizione degli interessi che sorgono in materia tributaria. Né si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune. Deve, pertanto, riconfermarsi la maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte che applica la prescrizione quinquennale agli interessi in materia tributaria».
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Cassazione civile, sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095