Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013, n. 18443
Protezione umanitaria anche per i migranti economici che arrivano da un paese particolarmente povero
La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno e confermato la decisione dei giudici d’Appello che aveva riconosciuto la protezione per motivi umanitari nei confronti di un cittadino bengalese a cui era stata negata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Secondo i giudici il rientro nel Paese di origine esporrebbe l’uomo e la sua famiglia a una condizione di indigenza irrisolvibile e tale da determinare condizioni di vita non rispettose dei diritti umani fondamentali.
È stato inoltre dato rilievo al fatto che l’uomo, indebitatosi, non avrebbe mai potuto restituire un prestito contratto nel proprio paese, obbligazione a cui invece può sottrarsi rimanendo in Italia.
Va quindi accordata la protezione umanitaria in Italia per lo straniero che scappa da un Paese in condizioni economiche disastrate come il Bangladesh e proviene da una famiglia povera. Secondo i giudici obbligarlo a tornare nella sua nazione di origine significherebbe sottoporlo a condizioni di estrema povertà.
In conclusione, secondo gli Ermellini, in caso di rimpatrio, il cittadino bengalese sarebbe esposto ad «un inaccettabile rischio di lesione dei diritti inalienabili della persona umana, suoi e dei suoi stretti congiunti».
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Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013, n. 18443