Cassazione penale, sez. IV, 30 giugno 2021, n. 24913
Differenza tra il reato di fuga dopo un incidente stradale ed il reato di mancata assistenza ad eventuali feriti, previsti dall’art 189 C.d.S. commi 6° e 7°.
La Suprema Corte ha rammentato che, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di fuga dopo un investimento (previsto dal 6° comma dell’art. 189 del Codice della Strada) e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente alle persone ferite (previsto dal 6° comma dell’art. 189 C.d.S.), hanno diversa oggettività giuridica in quanto la previsione del reato di fuga è finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la previsione del reato di mancato soccorso a è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969).
L’elemento soggettivo del reato di fuga dopo l’investimento previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429.)
Ne consegue che, mentre nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429), per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito. Effettività che si è in passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorchè altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l’intervento dell’obbligato. Certamente, l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute “ex post” dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501).
Art. 189 Codice della Strada
Comportamento in caso di incidente.1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
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6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI .
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Cassazione penale, sez. IV, 30 giugno 2021, n. 24913