Cassazione civile, sez. unite, 4 marzo 2016, n. 4252
L’iscrizione degli avvocati “stabiliti” nella sezione speciale dell’albo degli avvocati territorialmente competente è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 – ovvero l’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine – senza che sia opponibile la mancanza delle altre condizioni prescritte dall’ordinamento forense nazionale, salvo che la condotta del richiedente non sia qualificabile come abuso del diritto.
In sostanza, unici requisiti legittimanti l’iscrizione alla sezione speciale sono quelli specificamente elencati nell’art. 6, comma 2, citato.
« …l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 96 del 2001, … prevede che la verifica degli altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale per l’iscrizione all’albo degli avvocati debba essere effettuata, con riguardo agli avvocati iscritti alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, solo nel momento in cui questi chiedano l’iscrizione all’albo degli avvocati, come è loro consentito fare dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro. Solo nel momento in cui il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana, sorge, dunque, l’obbligo, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità.
Del resto, posto che la finalità della direttiva comunitaria n. 5/98/CE, attuata dal d.lgs. n. 96 del 2001, è quella di consentire l’esercizio della professione forense da parte di chi abbia acquisito in altro Stato membro il titolo equivalente a quello di avvocato, appare maggiormente rispondente alla detta finalità una interpretazione della normativa di attuazione nel senso che la stessa non consente, in sede di richiesta di iscrizione all’elenco speciale degli avvocati stabiliti, di svolgere accertamenti su requisiti diversi da quelli di cui al citato art. 6, comma 2. In questa prospettiva non è poi senza rilievo la circostanza che la iscrizione all’elenco degli avvocati stabiliti consente l’esercizio della professione con la qualifica conseguita nello Stato membro nel quale il titolo è stato conseguito. Al contrario, nel momento in cui l’iscritto all’elenco speciale chieda l’iscrizione all’albo degli avvocati il potere dei Consigli dell’ordine di verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione al detto albo può essere esercitato con riferimento a tutti i requisiti previsti dall’ordinamento forense».
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Cassazione civile, sez. unite, 4 marzo 2016, n. 4252