Cassazione civile, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14936
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cliente contro il proprio avvocato, sancendo la responsabilità di quest’ultimo per aver tenuto un comportamento negligente.
La vicenda riguarda la compravendita di un edificio mai completato e l’accoglimento da parte del giudice di merito della domanda riconvenzionale proposta dal venditore che riesce ad ottenerne la restituzione e il pagamento di una pesante indennità a titolo di occupazione.
L’avvocato negligente del promissario acquirente viene dichiarato responsabile per non aver proposto (poiché lo ha fatto solo tardivamente: nelle conclusioni!) contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende.
Infatti è opportuno ricordare che in tale ipotesi il promissario acquirente, con l’indispensabile ausilio del proprio legale, ha la possibilità, come più volte affermato dalla Corte (cfr. Sez. Un. 1720/85; Cass. 1562/10), di ottenere non solo la risoluzione del contratto o di accettare senza riserva la cosa viziata o difforme, ma di esperire anche l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’articolo 2932 c.c., chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo.
Cassazione civile, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14936