Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2022, n. 33030
Esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato che abbia omesso di eccepire nullità rilevabili d’ufficio
Deve escludersi la responsabilità professionale per l’avvocato che abbia omesso di eccepire una nullità comunque rilevabile d’ufficio sulla base del materiale processuale già acquisito e dalla cui valutazione il giudice non può prescindere.
Il potere-dovere officioso di rilevare la portata giuridica di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti, nel che consiste il proprium della “rilevazione” d’ufficio - anche rispetto alla proposizione di un’eccezione ad opera della parte - non va invece sovrapposto all’introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse e che fosse ad esso estraneo. E ciò in applicazione del consolidato principio per cui il rilievo officioso delle eccezioni può aversi se ed in quanto il contenuto fattuale di esse già emerga dagli atti.
Nella fattispecie, relativa ad un licenziamento disciplinare, dall’esame della lettera di licenziamento, riprodotta dalle parti in ricorso e in controricorso, emergeva chiaramente che la contestazione del fatto fosse stata contestuale al licenziamento, sicché era evidente che risultava, dai documenti di causa, che non fosse stato rispettato l’iter di cui all’art. 7 legge n. 300 del 1970.
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Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2022, n. 33030