Cassazione civile, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3659
Restituzione assegno di mantenimento: il genitore che ha pagato indebitamente l’assegno per il mantenimento dei figli essendone venuti meno i presupposti può chiederne la restituzione.
Il genitore che abbia pagato indebitamente l’assegno di mantenimento per i figli essendone venuti meno i presupposti può chiedere la restituzione delle somme versate anche se non abbia preventivamente richiesto revisione delle condizioni di separazione o divorzio contenenti la previsione di detto assegno.
Nella fattispecie il padre aveva sospeso il pagamento dell’assegno di mantenimento per le sue due figlie dopo che le stesse avevano conseguito la laurea e contratto anche matrimonio, senza ricorrere al giudice per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
La ex coniuge ha quindi pensato di notificare un atto di precetto per le somme relativa al periodo in cui il padre non aveva versato il mantenimento per le figlie.
L’uomo pur avendo pagando quanto richiesto nonostante ritenesse di non esservi tenuto, chiedeva quindi la restituzione di quanto pagato e la condanna dell’ex moglie al risarcimento del danno per l’appropriazione indebita delle somme.
Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’Appello in secondo, inspiegabilmente rigettavano la domanda restitutoria.
Secondo la Cassazione il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale sia stato introdotto dal ricorrente solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non avrebbe impedito la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c., che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (tra le più recenti, Cass. n. 18266 del 2018).
Spetta al giudice cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell’obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam).
La Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014; nel senso che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell’assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, cfr. Cass. n. 21675 del 2012).
Cassazione civile, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3659