Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2013
È legittimo il provvedimento amministrativo che, a causa di sopravvenute difficoltà finanziarie dell’Ente appaltante, dispone la revoca in autotutela (art. 21-quinquies della legge 241/1990) di una procedura di gara per l’affidamento di contratti pubblici, e ciò anche se sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e sempreché non sia stato ancora stipulato il contratto, fermo restando l’obbligo di indennizzare i soggetti cui tale provvedimento abbia arrecato pregiudizio.
(In questo senso, da ultimo, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406, in precedenza: Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400, Ad. plen. 20 giugno 2014, n. 14).
La perdita della copertura finanziaria rappresenta infatti una circostanza che legittimamente può indurre l’amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto e dunque riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi, secondo l’ampia nozione recepita dal citato art. 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo.
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Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2013