Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 22257
Gratuito patrocinio nel giudizio penale: sì alla riduzione di un terzo del compenso spettante al difensore rispetto ai minimi della tariffa.
Ammissibile nel caso di patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale la riduzione di un terzo del compenso spettante al difensore rispetto ai minimi della tariffa. La norma di cui all’art. Art. 106 bis del DPR 115/2002 costituisce disposizione speciale.
«La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).
Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis [riduzione di 1/3 n.d.r.], non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte Cost. 350/2005, Corte Cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022)».
Art. 106 bis DPR 115/2002 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.
Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 22257