TAR Puglia Lecce, sez. I, 18 novembre 2009, n. 2756
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada), che costituisce disposizione speciale rispetto all’art. 192 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (TU Ambiente): “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo (…). Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario”.
La norma in questione attribuisce all’Ente proprietario, ovvero al concessionario nel caso di strada in concessione, tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, così configurando speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione. Il conferimento al proprietario/concessionario di ogni responsabilità al riguardo evita la frammentazione delle competenze che avrebbe a determinarsi ove fossero individuati quali responsabili i Comuni, nell’ipotesi in cui un determinato tratto stradale attraversi aree territoriali di più Comuni ed, in pratica, beneficia alla sicurezza della circolazione, non precludendo comunque la possibile rivalsa del proprietario o gestore della strada sull’autore dell’abbandono dei rifiuti.
Nel caso di specie un’Amministrazione comunale aveva emesso un’ordinanza, ritenuta legittima dal TAR sulla scorta delle argomentazioni che precedono, con la quale intimava all’ANAS, quale concessionario e gestore della rete stradale, di provvedere alla rimozione dei rifiuti ivi abbandonati nelle immediate pertinenze, pur senza accertare l’autore effettivo dell’abbandono.
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TAR Puglia Lecce, sez. I, 18 novembre 2009, n. 2756