Cassazione penale, sez. II, 19 gennaio 2023, n. 2100
Riforma Cartabia penale: le norme favorevoli al reo, nella fattispecie relative alla procedibilità a querela, sono applicabili anche durante la vacatio legis
Le disposizioni introdotte con la riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022) in punto di sopravvenuta procedibilità a querela stabilita per alcuni reati, potevano trovare applicazione anche prima della formale entrata in vigore della modifica normativa (30 dicembre 2022) trattandosi di normativa di favore, rispetto alla quale comunque il rinvio dell'efficacia era stato disposto solo per realizzare le necessarie misure organizzative, con l'esclusione di interventi di modifica in senso peggiorativo.
Rammenta la Suprema Corte che, in tema di successione delle leggi nel tempo, gli effetti di uno “ius novum” più favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della “vacatio legis”, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dagli art. 73, comma 3, Cost. e art. 10 preleggi, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa (Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949-01).
Si è in tal senso anche chiarito che, in tema di abolitio criminis, sebbene al momento dell’adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell’art. 10 delle preleggi e dell’art. 73, comma 3, Cost. al fine di permettere la conoscenza della nuova norma, ciò non comporta il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639-01).
I principi appena richiamati chiariscono come in pendenza della “vacatio legis” la norma esista già nell’ambito dell’ordinamento (in considerazione della pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale) e proprio tale esistenza deve essere presa in considerazione dal giudice quando, in pendenza di giudizio, una sua mancata applicazione, che di fatto preclude la considerazione di un regime giuridico più favorevole per l’imputato, determinerebbe un reale pregiudizio, un effettivo regime di sfavore, nonostante l’intervenuto mutamento del paradigma normativo di riferimento, circostanza questa effettivamente ricorrente nel caso in esame.
Difatti, la modifica conseguente all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 150 del 2022 determina un diverso regime nella procedibilità del delitto di truffa, caratterizzato, appunto, dalla procedibilità a querela anche nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7, c.p. La piena applicazione di tale previsione, in presenza di una intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione, determina all’evidenza un effetto di maggior favore per i ricorrenti che hanno tempestivamente proposto ricorso per cassazione. In particolare, occorre considerare come nel caso in esame ricorra sostanzialmente un mutamento della condizione di procedibilità del reato, derivante da una modifica normativa, seppure in regime di vacatio legis, intervenuta in pendenza di giudizio, che la parte dimostra di conoscere tanto da invocarne l’applicazione, attesi gli effetti più favorevoli nei suoi confronti, al fine di impedire il passaggio in giudicato della decisione.
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Cassazione penale, sez. II, 19 gennaio 2023, n. 2100