Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4167
«Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 6 bis, l’importo del contributo unificato (per le spese degli atti giudiziari) va rimborsato alla parte vittoriosa (che lo ha corrisposto) ed è posto in ogni caso a carico della parte soccombente come obbligo ex lege, cioè a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa, e dalla eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio.
In particolare il suddetto art.13, comma 6 bis, dispone che l’onere del pagamento dei suddetti contributi sia posto a carico della parte soccombente “in ogni caso”, cioè “anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”.
Al riguardo, ad avviso del Collegio, il legislatore con l’espressione “in ogni caso”, da un lato, si riferisce alla circostanza che l’obbligo del rimborso a carico del soccombente deriva direttamente ed automaticamente dalla legge, per cui, sul punto, non è necessario l’inserimento di una specifica statuizione della sentenza, mentre, dall’altro, stabilisce, altresì, che tale obbligo sussiste in capo alla parte soccombente anche quando questa non abbia resistito alla chiamata in giudizio (cioè non si sia costituita) oppure quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti».
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Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4167