Cassazione civile, sez. III, 1 settembre 2022, n. 25827
Nel giudizio contro il Ministero della Salute per il risarcimento del danno a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto l’indennizzo ex Legge 210/1992 va essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992, va essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno quando, “sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum” (Cass. n. 21837 del 2019; Cass. n. 20909 del 2018).
Anche le somme non ancora percepite, ma comunque riconosciute, e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia della condanna al risarcimento del danno vanno comprese nel calcolo della compensazione (specificamente Cass. Civ. n. 31543/2018).
La Suprema Corte, con la nota sentenza delle sezioni unite n. 584 del 11/01/2008, infatti, ha stabilito che quando, in conseguenza di un fatto illecito, la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest’ultimo va defalcato dal risarcimento quando il medesimo soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell’ulteriore vantaggio economico a favore della vittima.
In ragione della compensatio lucri cum danno con l’indennizzo una tantum già erogato ai familiari nella misura fissata ex lege dall’art. 2, comma 3 della L. 210/1992 va quindi detratto tale importo a quello complessivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno iure proprio subito dagli attori per il decesso del proprio familiare.
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Cassazione civile, sez. III, 1 settembre 2022, n. 25827