Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2020, C-86/19
La perdita del bagaglio aereo, in assenza di dichiarazione di speciale interesse, è indennizzabile nel limite della somma prevista dalla convenzione di Montreal
Secondo il disposto degli articoli 17, paragrafo 2, e 22,paragrafo 2, della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale e approvata con decisione 2001/539/CE del Consiglio UE, del 5 aprile 2001, la perdita del bagaglio aereo, anche in assenza di dichiarazione di speciale interesse da parte del viaggiatore è indennizzabile.
L’indennizzo è tuttavia dovuto nel limite della somma prevista dalla convenzione medesima, che costituisce un limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna.
Inoltre la seconda parte dell’art. 22 precisa che questo massimale, in assenza della facoltativa dichiarazione d’interesse speciale del bagaglio, si applica all’intero danno morale e patrimoniale che il passeggero ha subito a causa della perdita del bagaglio.
Si tratta dunque di un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l’importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie.
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Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2020, C-86/19