Cassazione civile, sezione III, 10 gennaio 2008, n. 255
«… l’Inail non può aggredire le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici -in virtù della nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 319 del 1989, n. 356 del 1991 e n. 485 del 1991) – il giudice può accogliere l’azione di rivalsa dell’Inail (si tratti dell’azione diretta e immediata di regresso, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, o dell’azione in surroga di cui all’art. 1916 cod. civ.) solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell’esistenza e dell’entità di tali danni, in base alle norme del codice civile.
Questa Corte ha già avuto occasione di decidere che, in tema di azione di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l’infortunato e l’istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento. È però tenuto al pagamento nei confronti dell’INAIL solo entro i limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno subito dal lavoratore.
Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il predetto danno civilistico (ai sensi dell’art. 2056 cod. civ. e art. 1223 cod. civ., e segg.), anche in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell’INAIL, senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall’Istituto a mezzo dei suoi sanitari ai fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l’importo richiesto dall’Istituto rientri o meno nel predetto limite (Cass. civ. 9 agosto 2006 n. 17960).»
Cassazione civile, sezione III, 10 gennaio 2008, n. 255