Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2007, n. 29728
Il delitto previsto dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. 286/98 ( favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ) commesso ai danni di cittadini rumeni, prima della ratifica del Trattato di adesione della Romania all’Unione Europea, è rimasto inalterato nel contenuto offensivo derivante dalla situazione di sfruttamento dell’essere umano in condizioni di particolare debolezza. L’adesione successiva del paese di appartenenza all’Unione Europea non implica una modifica della disposizione sanzionatoria, bensì determina una variazione della rilevanza penale del fatto per le violazioni commesse successivamente a tale evento, con la conseguenza che a tale fattispecie non è applicabile l’art. 2 cod. pen..
Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2007, n. 29728