Consiglio Nazionale Forense, 13 maggio 2022, n. 55
Sanzione disciplinare per l’avvocato moroso. L’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi viola l’art. 64 del Codice Deontologico forense.
Sanzione disciplinare per l’avvocato moroso: l’art. 64 del Codice Deontologico forense vigente «prevede l’obbligo di provvedere regolarmente all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale e si traduce in una forte compromissione della credibilità e dell’affidabilità dell’avvocato verso terzi.
Il C.N.F. conferma la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense (ridotta a due mesi) per un avvocato che non ha pagato per lungo tempo il canone di locazione relativo ad un immobile adibito ad abitazione privata oltre a non aver adempiuto a varie altre obbligazioni pecuniarie (pagamento di una autovettura e rimborso spese di gestione di un precedente studio legale).
Nella fattispecie ad un avvocato che per anni si era sottratto a detta obbligazione il Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente competente aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività per la violazione di diverse norme deontologiche ed in particolare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 cod. deont.) per aver omesso di provvedere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi derivanti dal contratto di locazione dell’immobile in cui viveva. Veniva inoltre contestato il mancato pagamento delle spese condominiali e del prezzo di un’auto che aveva acquistato da un privato.
Nella decisione assunta il C.N.F. rammenta che l’art. 64 del Codice Deontologico forense vigente «prevede l’obbligo di provvedere regolarmente all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale e si traduce in una forte compromissione della credibilità e dell’affidabilità dell’avvocato verso terzi (in tal senso CNF n. 105 del 2.10.2010). Il principio è stato costantemente confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n. 19163 del 2.8.2017) che afferma che l’onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica è finalizzato a tutelare l’affidamento del terzo nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento che si riflette non solo sulla reputazione professionale, ma anche sull’immagine della classe forense. Ne consegue l’evidente l’infondatezza dell’assunto della ricorrente secondo cui gli inadempimenti delle obbligazioni verso terzi riferibili ad un ambito privatistico e non professionale non sarebbero connotate di rilevanza deontologica».
Il fatto che, nel caso di specie, l’avvocato moroso abbia subito procedimenti monitori, accertamenti giudiziari o procedure esecutive hanno costituito «indici da valutare ai fini della gravità delle condotte riconducibili alle violazioni dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (ex art. 9 N.C.D.F.) e alla violazione degli artt. 63 primo comma e 64 del vigente codice.
Incorre, infatti, nelle violazioni deontologiche di cui trattasi l’avvocato che abbia tenuto – nel non corrispondere il canone di locazione, nel rendersi difficilmente reperibile, nello stabilire accordi transattivi poi disattesi, indipendentemente dalla volontà di voler raggirare il terzo locatore – un comportamento non consono ai principi di probità e decoro che devono essere propri degli appartenenti alla classe forense, compromettendo la fiducia che i cittadini devono avere nei confronti degli avvocati e, così, compromettendo la dignità della professione (in tal senso CNF n. 11 del 21.2.2014). Nel caso in esame più esponenti hanno evidenziato di aver riposto fiducia nella correttezza e solvibilità della ricorrente proprio in relazione alla sua professione di avvocato (e così gli esponenti [omissis] che confermano tale affidamento quando sentiti all’udienza del 12 marzo 2018».
Art. 64 Codice Deontologico Forense
Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
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Consiglio Nazionale Forense, 13 maggio 2022, n. 55