TAR Emilia-Romagna Parma, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 11
Silenzio inadempimento: il Comune è tenuto a pronunciarsi sull’istanza del privato che invochi l’esercizio del potere di reprimere abusi edilizi.
Il privato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio, da parte della PA, dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può perciò pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni. Di conseguenza, il silenzio serbato su tale istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 cd. Legge TAR, in ordine al mancato adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere espressamente.
Il caso in sentenza veniva deciso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’adozione, nelle more del giudizio, della misura repressiva sollecitata dal ricorrente; l’Amministrazione comunale veniva condannata, tuttavia, alla rifusione delle spese processuali, quale soccombente virtuale.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
TAR Emilia-Romagna Parma, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 11