Cassazione penale, sez. unite, 23 giugno 2022, n. 37503
Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno: l’adempimento dell’obbligo risarcitorio deve avvenire al più tardi prima della scadenza del termine di sospensione di cui all’art. 163 c.p.
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere al risarcimento, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione.
Qualora il termine per provvedere al risarcimento del danno alla persona offesa non venga fissato dal giudice lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 c.p. per cui l’adempimento degli obblighi risarcitori deve avvenire prima della scadenza del termine di sospensione.
Tanto si deduce dal combinato disposto di cui agli artt. 167 e 168 c.p. in considerazione della circostanza che il dies ad quem, in relazione al quale è commisurato l’onere risarcitorio non può mai superare i termini previsti dall’art. 163 c.p., per la fondamentale ragione che, comunque decorso il rispettivo periodo di tempo, o il condannato a pena sospesa non ha commesso ulteriori reati ed ha ottemperato all’onere restitutorio oppure, pur essendosi astenuto dalla commissione di ulteriori reati, non risulta che abbia adempiuto agli oneri restitutori, con la conseguenza che, in mancanza di cause sopravvenute che abbiano reso impossibile la prestazione, il reato non può estinguersi (art. 167 c.p.) e la sospensione della pena dovrà, quindi, essere revocata (art. 168 c.p.).
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Cassazione penale, sez. unite, 23 giugno 2022, n. 37503