Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607
Valore probatorio della stampa dei movimenti bancari online tramite home banking
La stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web.
La pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82 del 2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il cui valore probatorio è quello di cui all’art. 2712 cod. civ., sicché forma piena prova di quanto in essa riportato ove non disconosciuto dalla parte contro la quale essa sia prodotta in giudizio.
Art. 2712 Codice Civile
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607