Cassazione civile, sez. I, ord. 23 novembre 2010, n. 23736
«In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all’art. 13, comma 7, del d.lgs. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), giacché tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25362)».
Nella fattispecie nel decreto prefettizio di espulsione, tradotto in lingua inglese, era stata indicata l’impossibilità di procedere alla sua traduzione in lingua araba, lingua del paese d’origine dell’espellendo, a causa dell’impossibilità di reperire un interprete di lingua araba nell’immediatezza.
Cassazione civile, sez. I, ord. 23 novembre 2010, n. 23736