Tar Sicilia Palermo, sez. II, 24 ottobre 2011, n.1866
La collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita sull’intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, etc.) rispetto ad infrastrutture di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete capillare sul territorio finalizzata ad assicurare l’uniforme erogazione del servizio.
Inoltre gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
Si tratta di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali.
Attese le particolari caratteristiche degli impianti di telefonia si impone una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 26 agosto 2003, n. 4847; 24 novembre 2003, n. 7725, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 marzo 2005, n. 1610).
Tar Sicilia Palermo, sez. II, 24 ottobre 2011, n.1866