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Giurisprudenza Finanze Fisco Tributi

Usucapione prima casa: è applicabile l’aliquota agevolata dell’imposta di registro

Redazionedi Redazione27 Aprile 2024Aggiornato il:27 Aprile 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. V tributaria, 16 dicembre 2008, n. 29371

«La normativa relativa alle c.d. agevolazioni prima casa si è andata modificando dal tempo della norma istitutiva, L. n. 168 del 1982, art. 1.
La ratio primaria dell’introduzione di tali agevolazioni è da ricercare nell’intenzione del legislatore all’acquisizione della proprietà della casa di abitazione con l’intento di vivacizzare il mercato immobiliare anche mediante il recupero del patrimonio esistente.
Successivamente la politica fiscale ha subito un’evoluzione e, guardando con favore anche gli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso, la normativa si è venuta modificando unitamente alla ratio ispiratrice con le disposizioni che si sono susseguite nel tempo sia in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento.
A questo ultraventennale periodo di aggiornamento delle disposizioni ha contribuito anche la giurisprudenza e l’Amministrazione finanziaria ha spesso risposto positivamente ad alcune interpretazioni della stessa, favorendo la modifica delle disposizioni o aderendo ad esse con circolari interpretative.
Tale favor legis ha trovato la sua completa espressione con l’aggiunta della nota 2 bis all’art. 8 della Tariffa, parte prima, operata dal D.L. n. 69 del 1989, art. 23, comma 2, convertito in L. n. 154 del 1989, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell’art. 1 della tariffa che sua volta prevede l’aliquota ridotta per il trasferimento della “prima casa”.
Poiché la sentenza dichiarativa dell’usucapione viene equiparata per legge ai trasferimenti di cui all’art. 1 non si vede per quale ragione non si debbano applicare le agevolazioni che a tale articolo fanno riferimento.
Questa Corte, dopo un iniziale orientamento negativo (cfr., sent. n. 10889 del 2003), ha ritenuto di adeguarsi alla nuova politica fiscale introdotta dal legislatore statuendo che in tema di imposta di registro, l’applicabilità dell’aliquota del 4%, prevista per il trasferimento di immobili destinati ad uso abitazione non di lusso, anche ai provvedimenti che accertano l’acquisto della proprietà per usucapione, dev’essere fatta decorrere non già dall’entrata in vigore del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16 convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, che ha modificato in tal senso l’art. 1 della parte 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma dall’entrata in vigore del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 23 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154: tale disposizione ha infatti introdotto nell’art. 8 della medesima tariffa la nota 2 bis, che estende alla registrazione della sentenza dichiarativa dell’acquisto per usucapione l’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, dovendosi invece attribuire portata interpretativa alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, che ha sostituito la predetta nota (cfr. sent. n. 10802 del 2007). […]
Infine, occorre aggiungere che l’acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione non dà diritto a fruire dei benefici fiscali previsti, in tema di imposte ipotecarie e catastali, per l’acquisto della “prima casa”.
Infatti l’equiparazione delle sentenze che accertano la sopravvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, prevista dall’art. 8, nota 2 bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e non consente, quindi, di estendere alle sentenze accertative dell’usucapione le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso con riferimento ad imposte diverse da quelle di registro (sent. n. 5447 del 2008)».

Cassazione civile, sez. V tributaria, 16 dicembre 2008, n. 29371

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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