Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 gennaio 2008, n. 1164
Ai sensi dell’art. 7, 4° comma del D.Lgs. n. 546/1992, nel processo tributario non può essere utilizzata la prova testimoniale, intendendosi per testimonianza la narrazione di fatti della controversia compiuta da un terzo innanzi al giudice nel contraddittorio delle parti.
Senza incorrere però in tale preclusione, è possibile desumere elementi di prova dalle dichiarazioni confessorie rese da un terzo, richiamate nel rapporto della Guardia di Finanza prodotto in giudizio e, quindi, liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e non illogicamente motivato. Difatti, le dichiarazioni di terzi, raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione, non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite dai verbalizzanti nell’ambito di indagini amministrative di loro competenza.
Tale soluzione ermeneutica trova peraltro conforto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale ha chiarito che la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi non contrasta con il principio di eguaglianza delle parti nel processo, perchè il valore probatorio di dichiarazioni siffatte è solamente quello proprio degli elementi indiziari i quali per loro natura, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione (Corte costituzionale, 21 gennaio 2000, n. 18).
Ponendosi su tali coordinate la Cassazione, nella sentenza epigrafata, ha affermato che, se le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza hanno un valore quantomeno indiziario, non può certo negarsi almeno un pari valore alle testimonianze rese in un processo civile che siano state assunte con le garanzie del contraddittorio e la cui attendibilità è presidiata da idonee sanzioni, senza che rilevi la circostanza che il contribuente sia stato o meno parte di quel giudizio civile.
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Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 gennaio 2008, n. 1164